STATUTO

Category: ASSOCIAZIONE

STATUTO

Associazione Nazionale STED e Operatori del Diporto

A.N.S.O.D.

 

Titolo I 

Disposizioni generali

Art.1 É costituita una associazione non riconosciuta denominata “Associazione Nazionale STED e Operatori del Diporto” nota anche con l’acronimo “A.N.S.O.D.”. L’associazione ha sede in  Brolo in Via Leonardo Da Vinci n°5 (ME);

Art.2 L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone quale associazione di settore, di garantire un attivo rapporto con le istituzioni e la tutela dei propri iscritti in materia di diporto nautico, turismo nautico e balneare oltre che politiche del mare in genere, a seguito di confronti interni tra le varie figure professionali di settore che la compongono;

Art.3 L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

Art.4 Possono associarsi tutti i cittadini europei che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che svolgono o hanno svolto con comprovata esperienza un’attività professionale nel settore della nautica da diporto,del turismo nautico e balneare, sia essa imprenditoriale o intellettuale. A titolo esemplificativo e non esaustivo: armatori, imprenditori del settore charter nautico, STED, avvocati marittimisti, broker, commercialisti, professori universitari, dirigenti della p.a., forze dell’ordine, skipper, mediatori marittimi, operatori del turismo nautico e balneare, ecc.

Art.5 Gli organi dell’associazione sono:

  1. L’assemblea dei soci;
  2. il consiglio direttivo; 
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente.

 

Titolo II

Scopi, attività e sede sociale

Art.6 – Promuovere e favorire l’individuazione e la realizzazione di attività, strumenti ed istituti che diano risposta a bisogni sociali in generale e di settore, in particolare quelli concernenti gli operatori e gli utenti della nautica da diporto e del turismo nautico e balneare, promuovendo iniziative idonee al conseguimento del bene sociale, collaborare per il rispetto della legalità con le Autorità preposte e contribuire al costante miglioramento della normativa di settore e della gestione amministrativa (anche telematica) delle varie attività;

Art.7 Favorire e fornire il confronto e la migliore conoscenza di professionisti, studiosi, esperti, dirigenti della Pubblica Amministrazione, di organizzazioni e di imprese private o pubbliche e con privati cittadini che a vario titolo sono interessati a creare e mantenere legami di spontanea collaborazione nel settore della nautica da diporto e delle politiche del mare, per una costante crescita del livello di efficienza professionale e del settore nautico;

Art.8 L’Associazione può condurre, in ambito sia nazionale che internazionale, tutte le attività connesse ai fini associativi o che si presentino utili al loro raggiungimento, tra le quali: studi, ricerche, progetti di sviluppo, progetti sociali e di solidarietà sociale, azioni di tutela dei diritti e dei relativi interessi dei soci, comunicazioni e relazioni, anche in collaborazione con istituzioni, università, altre associazioni, fondazioni, enti ed imprese.

Art.9 L’associazione ha sede a Brolo in Via Leonardo Da Vinci n°5 (ME). Con delibera dell’assemblea è possibile aprire sedi, o sezioni  secondarie in tutto il territorio nazionale. Per l’organizzazione e la gestione delle stesse sarà l’assemblea stessa a stabilire organi, poteri e facoltà, fermo restando il rispetto delle regole, dei fini e dei  principi sanciti dal presente statuto.

 

Titolo III

Il Patrimonio

Art.10 L’Associazione non ha scopo di lucro.

Art.11 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote annuali versate dai soci e dagli eventuali contributi che saranno erogati da terzi (privati, Stato, enti o istituzioni pubbliche, organismi internazionali) che intendano contribuire alle sue attività e comunque al perseguimento degli scopi di cui al titolo II. A tal fine, l’Associazione, attraverso il suo Presidente o da persona da lui delegata per iscritto può effettuare acquisti, riscuotere la quota associativa, conferire incarichi a professionisti e chiedere collaborazioni anche a titolo oneroso, ed in generale compiere qualsiasi operazione di ordinaria amministrazione utile al raggiungimento degli scopi sociali. Per le operazioni di straordinaria amministrazione è richiesta l’approvazione a maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti all’assemblea dei soci.

Art.12 Le quote associative potranno essere riscosse o presso la sede sociale previa appuntamento o attraverso pagamento telematico.

 

Titolo IV

I soci

Art.13  Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; sono soci Ordinari i soggetti che condividendo le finalità perseguite dall’associazione ed esercitando attività professionali inerenti il mondo della nautica da diporto, del turismo nautico e balneare,  aderiranno all’associazione inoltrando richiesta che dovrà essere approvata dal consiglio direttivo, possono associarsi anche i rapp.ti legali p.t. delle varie associazioni di categoria; sono soci Onorari, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che a giudizio del consiglio direttivo, abbiano acquisito particolari meriti nel settore della nautica da diporto, del turismo nautico e balneare o per opere a favore dell’Associazione.

Art.14 Il socio che intenda recedere dall’associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo pec almeno 3 mesi prima, oppure può attendere la scadenza naturale dell’annualità in corso. Il recesso in ogni caso non comporterà la restituzione della quota associativa già corrisposta.

Art.15 Per acquisire la qualità di associato dovrà essere presentata apposita domanda ad uno dei componenti del consiglio direttivo, o in via telematica sul sito web dell’associazione. In esito all’accettazione, il richiedente previa sottoscrizione della informativa sulla privacy, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 si impegnerà a versare la quota associativa annuale pari ad euro 50,00. L’adesione durerà 12 mesi dal momento dell’iscrizione e sarà rinnovabile alla stessa cifra pagata per l’iscrizione salvo diverse delibere del consiglio direttivo. I soci Onorari, e i soci che ricoprono cariche nel consiglio direttivo  sono esenti dal pagamento della quota annuale per tutta la durata del mandato, pertanto il rinnovo dell’iscrizione avverrà tacitamente.

Art.16 I soci avranno diritto a partecipare alla vita associativa (avanzando proposte da mettere all’ordine del giorno in assemblea, chiedendo di visionare il rendiconto economico, chiedendo al consiglio direttivo la convocazione, all’elettorato attivo e passivo, etc.) alla rappresentanza nelle varie sedi istituzionali, ad essere informati su tutte le novità che le varie autorità di settore pubblicheranno, o sull’esito di eventuali riunioni con le stesse, oltre che a contattare i membri del Consiglio Direttivo o il Presidente per manifestare le proprie necessità in ambito associativo.

 Art.17 La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  • per recesso;
  • per morosità, in caso di mancato adempimento decorsi 20 giorni dal sollecito di pagamento;
  • per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in conseguenza del mancato rispetto delle norme e degli altri obblighi previsti dal presente statuto, ivi compresi comportamenti che siano in contrasto con gli scopi dell’associazione.

La perdita della qualifica di socio determina l’immediata decadenza da qualsiasi carica sociale.

 

Titolo V

Organi dell’Associazione

Art.18 Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea dei soci
  2. b) il Consiglio Direttivo
  3. c) il Presidente
  4. d) il Vice Presidente

 

Titolo VI

L’Assemblea dei Soci

 

Art.19 L’Assemblea è composta da tutti coloro che risultano regolarmente iscritti all’Associazione.

Art.20 L’Assemblea dei soci, sarà convocata dal Presidente dell’Associazione, in unica convocazione, mediante avviso formulato a mezzo WhatsApp, sms o posta elettronica ai numeri o agli indirizzi mail dichiarati dai singoli soci e registrati nel libro dei soci, almeno 15 giorni prima dell’adunanza. L’assemblea così convocata avrà luogo presso la sede sociale od altro sito o per via telematica. 

Art.21 L’avviso dovrà contenere: a) l’ordine del giorno, b) l’indicazione del luogo, c) l’ora dell’adunanza. 

Art.22 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto economico.

Art.23 L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata solo per le modifiche statutarie o per altre ragioni di carattere straordinario, ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo riterrà opportuno, oppure su richiesta di almeno due terzi dei soci in regola con i pagamenti o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art.24 Entrambe le assemblee saranno considerate regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti in regola con i pagamenti. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in seduta ordinaria che in quella straordinaria, verranno prese a maggioranza di voti, salvo che il presente Statuto non preveda diversamente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.25 Elettorato attivo: Ogni socio non potrà rappresentare, per delega, più di 2 soci (lui escluso) e tutti dovranno risultare in regola con il pagamento delle quote sociali. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, che ha durata illimitata, è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

Elettorato passivo: I soci iscritti da almeno sei mesi possono avanzare a mezzo pec, entro una settimana dalla convocazione dell’assemblea all’uopo convocata, la loro candidatura per il Consiglio Direttivo. La candidatura dovrà contenere le generalità del candidato, l’attività professionale svolta, l’indicazione della città in cui ha sede la sua attività lavorativa, il numero di tessera, e la fotocopia del documento di riconoscimento. Essa dovrà essere approvata dal consiglio direttivo almeno 2 giorni prima della votazione. A tale comma può derogare solo il consiglio direttivo con decisione motivata.

All’Assemblea sono demandate le seguenti funzioni:

– eleggere i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e richiederne l’allargamento del numero fino ad un massimo di 10 membri;

– approvare il rendiconto economico;

– approvare le operazioni di straordinaria amministrazione;

– deliberare le modifiche statutarie;

– deliberare gli argomenti posti all’o.d.g. nell’avviso di convocazione assembleare;

– deliberare sull’apertura di nuove sedi o sezioni sul territorio nazionale e sulla sua gestione ed organizzazione;

– deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

 

Titolo VII

Il Consiglio Direttivo

Art.26 Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri in numero non inferiore a 3, numero questo che potrà essere aumentato fino a 10 su espressa richiesta dell’assemblea. Esso durerà in carica cinque anni ed i componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio è composto:

  1. a) dal Presidente dell’associazione, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;
  2. b)  dal Vice-Presidente nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
  3. c)  dai Consiglieri eletti dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.

Art.27 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza personale di almeno 3 membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art.28 Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione al quale spetta l’amministrazione della medesima. Allo stesso sono demandate inoltre le seguenti funzioni:

  • riscuotere la quota annuale e far sottoscrivere la modulistica per l’iscrizione;   
  • proporre le modifiche dello statuto;
  • proporre spese di ordinaria amministrazione che devono essere approvate dal Presidente;
  • accettare ed escludere i soci;
  • nomina i soci onorari;
  • richiedere ai soci la produzione dei titoli o della documentazione che ne comprovano, la specializzazione o la competenza nel settore;
  • accettare o rifiutare le candidature per consigliere;
  • redigere e custodire il rendiconto economico;
  • custodire la cassa e curare la contabilità generale assumendosi la responsabilità di tutte le operazioni contabili nel corso delle attività associativa autorizzate dal Presidente.
  • custodire i verbali delle assemblee dei soci e del consiglio;
  • stabilire la misura dei contributi associativi;
  • ascoltare e riportare le istanze degli associati;
  • dare le comunicazioni ai soci;
  • aggiornare i soci sugli esiti di incontri istituzionali o su novità normative nazionali o locali;
  • ratificare o annullare gli atti e le decisioni posti in essere dal Presidente in caso di necessità o urgenza;
  • individuare le aree territoriali e coordinare la loro attività, eventualmente promuovendo la costituzione di sedi locali nelle zone in cui l’Associazione non sia presente. 

Art. 29 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione e sotto la presidenza del Presidente dell’Associazione nei modi di cui all’art.20 (nei casi di straordinaria amministrazione anche a mezzo pec) o ogni qual volta questi lo ritenga necessario. La convocazione dovrà pervenire ai consiglieri almeno 7 giorni prima dell’adunanza o obbligatoriamente entro 30 giorni dalla scadenza del mandato Presidenziale per la relativa elezione, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso da far pervenire al Presidente a mezzo pec da ogni singolo Consigliere. Non è ammessa delega.

Art.30 Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti e di apposite Commissioni, Comitati o Gruppi di lavoro, che saranno nominati di volta in volta tra i soci ed occorrendo, tra terzi estranei all’Associazione. Sia i soci che i terzi previa apposito contratto di collaborazione, possono svolgere attività a titolo oneroso. In quest’ultimo caso sarà necessaria l’approvazione del Presidente o di chi ne fa le veci. 

Art.31 Il Consiglio Direttivo può costituire una Segreteria tecnica la quale, su richiesta del Consiglio Direttivo o di sua iniziativa, potrà predisporre pareri, formulare proposte e svolgere compiti tecnici nelle materie e nei progetti o iniziative proposte in funzione delle finalità associative.

 

Titolo VII

Il Presidente

Art.32 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Questi dirige l’Associazione ed è garante dell’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art.33 Il Presidente dura in carica 7 anni ed è rieleggibile. Qualora non venga rieletto esso continuerà a far parte del consiglio direttivo (anche in soprannumero) fino alla naturale scadenza del mandato dell’intero consiglio direttivo.

Art.34 In caso di assenza del Presidente o di suo impedimento temporaneo, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente, che ne assume le veci.

Art.35 Al Presidente sono demandate le seguenti funzioni:

  • rappresentare legalmente l’Associazione;
  • svolgere l’amministrazione ordinaria dell’associazione attingendo dalla cassa sociale i necessari fondi; 
  • promuovere l’indirizzo politico-programmatico dell’Associazione per il perseguimento degli scopi statutari;
  • nominare il Vice-Presidente;
  • convocare e presiedere l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
  • redigere l’o.d.g. del Consiglio Direttivo;
  • autorizzare per iscritto i singoli soci ad anticipare spese rimborsabili nell’interesse del sodalizio rimanendo queste, in difetto di preventivo consenso espresso dal Presidente, interamente a carico del socio anticipatario.
  • adempiere ad ogni altra funzione demandatagli da uno degli organi dallo stesso presieduto;
  • sottoscrivere accordi con partner del settore per agevolazioni ai soci;
  • svolgere i compiti di Liquidatore in caso di estinzione automatica dell’associazione;
  • approvare le collaborazioni a titolo oneroso di cui all’art.30;
  • porre in essere atti o prendere decisioni in caso di necessità o urgenza (da ratificare o annullare in un secondo momento dal consiglio direttivo), nel caso questi non siano ratificati, le spese da essi derivanti resteranno a carico del Presidente.

 

Titolo IX

Il Vicepresidente

Art.36 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti, svolge le funzioni delegategli dal Presidente e resta in carica per tutta la durata del mandato da Consigliere.

 

Titolo X

Cariche sociali

Art.37 Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo ma solo al rimborso delle spese sostenute che dovranno essere previamente documentate. La titolarità di cariche sociali da diritto all’esenzione dal pagamento della quota associativa annuale.

Art.38 Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e avranno effetto dal momento dell’accettazione da parte dell’organo di cui fa parte il dimissionario.

Art.39 I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre adunanze consecutive, decadono dall’ufficio.

Art.40 Qualora nel corso del mandato qualcuno dei componenti degli organi sociali cessi, per qualunque ragione, di esercitare le proprie funzioni, o le stesse vengano revocate su delibera del consiglio direttivo per giustificato motivo, i rispettivi organi di competenza – con le modalità previste dal presente statuto – provvederanno entro 60 giorni a nominare i nuovi membri che dureranno in carica per il periodo di tempo residuo.

Art.41 In ogni caso, deve essere garantita la continuità dell’attività dell’Associazione, l’ordinaria amministrazione e l’adempimento degli impegni dell’Associazione verso terzi.

Art.42 Il rinnovo delle cariche sociali avverrà alla scadenza delle stesse con le modalità previste dal presente Statuto.

 

Titolo XI

I Verbali

Art.43 Di ogni riunione degli organi sociali deve essere redatto processo verbale a cura del Segretario all’uopo nominato da chi presiede la riunione medesima.

Il verbale viene approvato mediante sottoscrizione del Segretario e del Presidente, o di chi ne fa le veci.

Art.44 I verbali devono essere custoditi per l’intero quinquennio dall’approvazione ad opera di un membro del Consiglio Direttivo.

 

Titolo XII

La contabilità

Art. 45 Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo per l’approvazione a maggioranza dei presenti;

Art. 46 Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione;

Art.47 Il rendiconto economico sarà custodito dal membro del consiglio direttivo che l’ha redatto, e potrà essere chiesto in visione da tutti i soci;

Art. 48 L’eventuale residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito per scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo di materiali necessari all’Associazione medesima, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

 

Titolo XIII

Scioglimento e Liquidazione

Art. 49 L’associazione si estinguerà automaticamente se i soci si ridurranno a meno di quattro, o se sarà deliberato dall’assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto o dal consiglio direttivo all’unanimità. Negli ultimi due casi l’estinzione dell’associazione avrà luogo dopo 3 mesi dalla delibera nei quali non potranno più prendere adesioni, ma i servizi dell’associazione verranno garantiti fino al termine. 

Art.50 La delibera che dispone lo scioglimento dell’Associazione dovrà indicare la persona del liquidatore, determinandone i poteri e l’obbligo di devolvere le eventuali attività patrimoniali residue interamente all’Associazione FEMA CF. 94012490838.

Nel caso di estinzione automatica la funzione di Liquidatore sarà rivestita dal Presidente.

 

Titolo XIV

Rinvio

Art.51 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile vigente, in quanto applicabili alle Associazioni.