OMICIDIO NAUTICO PRIME RIFLESSIONI
Il Presidente ANSOD Luca Ricciardi:
seguivamo i lavori parlamentari dal mese di febbraio sino a ieri quando è arrivato il parere favorevole dalla Camera, norma che finalmente colma il vuoto e la disparità tra le vittime di un incidente stradale e le vittime di un incidente da diporto nautico. Ovviamente ogni norma è perfettibile, abbiamo rilevato dal delle criticità, per citarne alcune: essenziale l’immatricolazione di tutte le unità inferiori ai 10 metri, in modo che siano facilmente identificabili in caso di sinistro, trasgressioni e furto; soluzione che porterebbe ulteriori vantaggi anche ai fini ambientali per lo smaltimento delle stesse unità arrivate a fine vita. Ed ancora: è doveroso uniformare le competenze di chi comanda un’unità da diporto, “patente nautica per tutti”. In Italia si può comandare un natante entro 6 miglia dalla costa con motore inferiore a 40 Cv di proprietà o in locazione, senza abilitazione; quindi, utenti che non conoscono le manovre e le norme che regolamentano la navigazione o non hanno esperienza, “pirati del mare inconsapevoli”.
L’esperto legislativo e legale ANSOD Avv. Giacomo Alberto Irrera:
preso atto della modifica dell’art. 589-bis del Codice Penale che ne estende la portata dall’omicidio stradale all’omicidio nautico e alle lesioni gravi e gravissime derivanti dalla navigazione da diporto, resta da capire come il legislatore voglia attribuire la responsabilità al conducente in luogo del comandante e viceversa. È pacifico che nella navigazione da diporto, a differenza della circolazione stradale, non sempre il “comandante” coincida con il “conducente” (unico soggetto indicato dall’art.589-bis riformato), quest’ultimo per altro può essere anche una persona senza titolo abilitativo, tenuta a seguire le indicazioni del comandante, il quale è sempre ritenuto il responsabile a bordo della manovra. Il riferimento della norma agli artt. 53 bis,53 ter e 53 quater del codice della nautica da diporto sembrerebbe risolutivo, ma anche in questo caso lo specifico riferimento ai commi 2 lettera c dell’art. 53 bis e 53 ter comma 1 lettera b, crea soltanto ulteriore confusione nell’individuazione del soggetto da sanzionare penalmente. In considerazione dell’art. 27 della costituzione che al suo primo comma recita “la responsabilità penale è personale”, resta da capire, nel caso di conduzione diversa dell’unità dalla persona del comandante a chi verrà attribuita la responsabilità penale del sinistro. Si procederà con l’ipotesi del concorso di colpa?
Seguiremo con molta attenzione l’argomento al fine di supportare al meglio il settore della nautica da diporto.
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